1. Nel capo XI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 154-ter. - (Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena). - 1. La cancelleria del giudice che ha emesso una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice, nei confronti di un dipendente di un'amministrazione o di un ente pubblico, ovvero di un ente a prevalente partecipazione pubblica, ne comunica l'estratto, di regola con modalità di trasmissione telematica, all'amministrazione o ente da cui il soggetto dipende.
2. Nei casi di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, nonché in tutti i casi di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice, per i reati di cui all'articolo 32-quinquies del codice penale, l'estratto della sentenza deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, al Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica, per